Il turismo subacqueo rappresenta una componente sempre più significativa dell’economia del mare. Le immersioni ricreative contribuiscono alla conoscenza del patrimonio naturale e culturale sommerso, alla promozione dei territori costieri e alla costruzione di un’offerta turistica sostenibile, capace anche di favorire la destagionalizzazione.
Con la Legge 7 maggio 2026, n. 70, recante «Valorizzazione della risorsa mare», il legislatore ha dedicato il Capo III alle attività subacquee a scopo ricreativo, introducendo una disciplina nazionale che interessa direttamente istruttori, guide, centri di immersione e di addestramento subacqueo e organizzazioni senza scopo di lucro.
Gli articoli da 8 a 15 individuano l’ambito di applicazione della nuova disciplina, definiscono le figure professionali e gli operatori interessati, regolano lo svolgimento delle immersioni, introducono specifici requisiti organizzativi e assicurativi, disciplinano le zone di interesse turistico subacqueo e prevedono un apposito apparato sanzionatorio.
Non si tratta, dunque, soltanto di un intervento di promozione del turismo subacqueo. La legge introduce regole che incidono concretamente sull’organizzazione e sull’esercizio delle attività del settore.
Ambito di applicazione e finalità della legge
L’art. 8 stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo che forniscono servizi connessi alle attività subacquee a scopo ricreativo.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del Capo III:
- le attività sportive subacquee agonistiche;
- le attività di protezione civile;
- le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche pubbliche o private e soggetti da essi incaricati.
Resta inoltre salva l’applicazione delle norme nazionali e internazionali e delle procedure riconosciute in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.
La legge assegna alle Regioni il compito di disciplinare le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale. Si configura, pertanto, un sistema nel quale la disciplina nazionale detta il quadro generale, mentre alle Regioni spetta intervenire sugli aspetti rientranti nelle rispettive competenze.
Particolarmente significativa è la finalità dichiarata dal legislatore: tutelare e valorizzare l’attività subacquea ricreativa come strumento capace di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio naturale e culturale sommerso.
La legge collega espressamente la subacquea ricreativa allo sviluppo sostenibile, alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, alla produzione di benefici economici e sociali, alla protezione degli ecosistemi e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
Le definizioni della nuova disciplina
L’art. 9 contiene le definizioni necessarie a individuare con precisione le attività e i soggetti destinatari della normativa.
Per attività subacquea a scopo ricreativo si intende l’attività ecosostenibile, svolta autonomamente oppure attraverso centri di immersione e di addestramento, finalizzata all’addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate nei fondali marini, lacustri e fluviali.
La legge distingue quindi le principali figure del settore.
L’istruttore subacqueo è il soggetto che, in possesso del corrispondente brevetto, insegna le attività subacquee ricreative e le tecniche di immersione nei diversi livelli e specializzazioni.
La guida subacquea è invece il soggetto che, in possesso del relativo brevetto, accompagna nelle immersioni singoli o gruppi di persone già brevettate.
L’organizzazione didattica è la federazione, confederazione o agenzia didattica, nazionale o estera, che svolge attività di formazione per l’addestramento alle immersioni, dal livello iniziale fino a quello di istruttore.
Il centro di immersione e di addestramento subacqueo può essere costituito sia da un’impresa sia da un’organizzazione senza scopo di lucro, purché disponga delle risorse logistiche, organizzative e strumentali necessarie per offrire servizi di supporto alla pratica e all’apprendimento della subacquea ricreativa.
La zona di interesse turistico subacqueo è infine definita come un’area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali tali da giustificarne la tutela e la promozione.
Le regole per lo svolgimento delle immersioni
L’art. 10 disciplina lo svolgimento delle immersioni subacquee, coordinando le esigenze di sicurezza con quelle di tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Le immersioni devono essere effettuate nel rispetto:
- della normativa vigente in materia di protezione ambientale;
- delle disposizioni sulla tutela del patrimonio culturale;
- delle norme dell’UNI, del CEI e degli altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea.
I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. Il Ministero della cultura conserva inoltre il potere di impartire le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso o di vietare la fruizione turistica delle aree archeologiche sommerse quando essa non risulti compatibile con le esigenze di conservazione.
La norma vieta espressamente di asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina.
L’art. 10 prevede inoltre che chi svolge attività subacquea ricreativa debba rispettare specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e a garantirne la conservazione. La definizione di tali linee guida è attribuita all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA.
Per quanto riguarda la sicurezza, le immersioni con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte sia da privati sia dagli operatori disciplinati dalla legge, devono essere effettuate da almeno due persone.
Restano applicabili la normativa vigente di settore e, in particolare, le disposizioni sulle dotazioni delle unità di appoggio e sulla segnalazione dei subacquei.
Gli istruttori, le guide, le organizzazioni didattiche, i centri di immersione e le organizzazioni senza scopo di lucro devono garantire la sicurezza degli utenti, fornendo assistenza e supervisione adeguate. Devono inoltre sensibilizzare i partecipanti sulla fragilità degli ecosistemi marini e sull’importanza della loro conservazione.
La legge consente l’impiego di sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, purché conformi alle norme in materia di tutela ambientale.
Viene infine ribadito l’obbligo per le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito di mantenersi a una distanza non inferiore a cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
L’attività di istruttore e di guida subacquea
L’art. 11 stabilisce che le attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea possono essere esercitate sull’intero territorio nazionale:
- nei centri di immersione e di addestramento;
- presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
- in forma autonoma.
Per lo svolgimento di tali attività sono richiesti:
- la maggiore età;
- il possesso della cittadinanza o del titolo di soggiorno previsto dalla legge;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- il brevetto di istruttore o di guida rilasciato da un’organizzazione didattica al termine di un corso e previo superamento dell’esame teorico e pratico;
- una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- una copertura assicurativa per i rischi riguardanti dipendenti e collaboratori, quando presenti;
- un certificato medico in corso di validità.
La copertura individuale per la responsabilità civile può essere soddisfatta anche mediante la polizza cumulativa sottoscritta dal centro o dall’organizzazione presso cui il professionista opera, purché sia dimostrabile il rapporto di collaborazione.
La norma disciplina anche l’esercizio in Italia da parte dei professionisti abilitati in altri Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, distinguendo tra prestazione temporanea e occasionale e stabile esercizio della professione.
Un ulteriore obbligo riguarda la regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di proprietà dell’istruttore o della guida. Gli interventi di collaudo e manutenzione devono essere annotati in un apposito registro.
I dettagli tecnici del sistema di certificazione delle manutenzioni e delle relative funzioni di controllo saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell’autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo.
La legge precisa, infine, che l’istruttore subacqueo può esercitare anche l’attività di guida.
I requisiti dei centri di immersione e di addestramento
L’art. 12 è una delle disposizioni più rilevanti per le imprese del settore, perché introduce requisiti e obblighi destinati a incidere direttamente sull’organizzazione quotidiana dei diving center.
Per esercitare l’attività, il centro deve essere in possesso di:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente;
- partita IVA;
- disponibilità di una sede per le attività teoriche;
- attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle norme europee applicabili e in perfetto stato di funzionamento;
- attrezzature di primo soccorso conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- personale addestrato al primo soccorso;
- una polizza di responsabilità civile verso terzi;
- una copertura assicurativa per dipendenti e collaboratori.
I centri devono avvalersi esclusivamente di istruttori e guide in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 11.
Il registro delle immersioni
Prima dell’inizio di ogni immersione, il responsabile del centro o un suo incaricato deve verificare e annotare in un apposito registro:
- gli estremi del brevetto di ciascun partecipante;
- l’orario di inizio dell’immersione;
- il nominativo della guida o dell’istruttore incaricato.
Al termine dell’immersione devono essere registrati:
- l’orario di conclusione;
- la profondità massima raggiunta;
- il tipo di autorespiratore impiegato;
- la miscela respiratoria utilizzata.
Le informazioni devono essere conservate dal centro per almeno sei mesi ed essere messe a disposizione delle autorità competenti in caso di accertamenti amministrativi o penali.
La previsione introduce un preciso obbligo di tracciabilità, destinato a incidere sia sull’organizzazione interna dei diving center sia sulla ricostruzione delle attività in caso di controlli o incidenti.
Numero massimo dei partecipanti
Il numero massimo di partecipanti simultanei a un’immersione svolta con una guida o un istruttore è fissato in sei subacquei per ciascun professionista.
I partecipanti devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale deve operare nel rispetto dei limiti derivanti dai brevetti posseduti dai singoli subacquei e della normativa vigente.
Il libretto delle immersioni
Il subacqueo deve essere munito del brevetto e di un libretto delle immersioni, che può essere tenuto anche in formato digitale.
Il libretto deve riportare, tra le altre informazioni:
- le generalità del subacqueo;
- il brevetto posseduto;
- la data e il luogo dell’immersione;
- gli orari di inizio e fine;
- l’autorespiratore e la miscela utilizzati;
- la profondità programmata e quella effettivamente raggiunta;
- il centro organizzatore;
- il nominativo e la firma dell’istruttore o della guida responsabile.
Si tratta di un adempimento particolarmente significativo, perché affianca alla registrazione effettuata dal centro una documentazione riferita direttamente all’attività svolta dal singolo subacqueo.
Alle unità utilizzate come appoggio alle immersioni si applicano il Codice della nautica da diporto e i relativi decreti attuativi, anche con riferimento alle dimensioni, alle dotazioni di sicurezza e al personale di bordo.
Unità di appoggio ed emergenze
La cassetta di primo soccorso presente a bordo deve essere conforme alle specifiche prescrizioni richiamate dalla legge.
Il personale incaricato della conduzione dell’unità deve rimanere a bordo per tutta la durata dell’immersione.
Il centro deve inoltre esporre in luogo visibile i recapiti da contattare in caso di emergenza ed è soggetto agli obblighi di manutenzione e registrazione delle attrezzature previsti dall’art. 11, comma 4.
Le organizzazioni senza scopo di lucro
L’art. 13 disciplina le organizzazioni senza scopo di lucro che esercitano l’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo.
Per operare devono essere in possesso di:
- atto costitutivo registrato e statuto;
- codice fiscale;
- disponibilità di una sede per le attività teoriche;
- attrezzature specifiche conformi alle norme europee applicabili e in perfetto stato di funzionamento;
- attrezzature di primo soccorso e personale adeguatamente formato;
- una polizza per la responsabilità civile verso terzi;
- una copertura assicurativa per dipendenti e collaboratori.
La legge stabilisce espressamente che tali organizzazioni, una volta in possesso dei requisiti previsti, sono soggette agli stessi obblighi dettati dall’art. 12 per i centri di immersione e di addestramento.
La natura non lucrativa dell’organizzazione non determina, quindi, un’attenuazione degli obblighi in materia di sicurezza, personale qualificato, registrazione delle immersioni, assicurazioni e manutenzione delle attrezzature.
È questa una scelta coerente con la finalità della legge: garantire standard di tutela uniformi agli utenti, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o associativa del soggetto che organizza l’attività.
Le zone di interesse turistico subacqueo
L’art. 14 introduce le zone di interesse turistico subacqueo.
La loro individuazione non è automatica, ma è demandata a un decreto del Ministro del turismo, adottato:
- di concerto con l’autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata;
- di concerto con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Le zone devono essere individuate in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, con particolare attenzione anche alle aree costiere delle isole minori.
La legge indica quattro criteri di valutazione.
Il primo è la sicurezza, considerando le correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e monitoraggio.
Il secondo è la rilevanza paesaggistica e faunistica, riferita alla presenza di habitat naturali suggestivi e di una fauna marina diversificata.
Il terzo è la rilevanza archeologica, collegata alla presenza di relitti, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze sommerse.
Il quarto è la rilevanza culturale, con riferimento alle aree legate a tradizioni locali o a percorsi tematici capaci di valorizzare il patrimonio storico-culturale sommerso.
Il Ministero del turismo potrà promuovere lo sviluppo di itinerari subacquei realizzati dai centri di immersione e di addestramento nelle zone individuate, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private nei casi in cui siano consentite.
La legge attribuisce ai centri anche una possibile funzione di collaborazione con gli uffici competenti del Ministero della cultura. Essi potranno prestare supporto nelle attività di tracciamento, monitoraggio e verifica della consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.
Nelle attività svolte dai centri in regime privatistico potranno essere impiegati strumenti digitali avanzati, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
È questo uno degli aspetti più innovativi della disciplina: i diving center vengono considerati non soltanto come operatori turistici, ma anche come soggetti in grado di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio sommerso.
L’art. 14 prevede infine iniziative di cooperazione internazionale e la possibilità di accordi di gemellaggio con altri Paesi, finalizzati allo scambio di esperienze, buone pratiche e conoscenze tecniche.
Il sistema sanzionatorio
L’art. 15 introduce un sistema sanzionatorio riferito agli obblighi professionali, organizzativi e documentali previsti dagli articoli precedenti.
L’esercizio dell’attività di istruttore o guida subacquea in violazione dell’art. 11 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 12.000 euro.
La medesima sanzione è prevista per l’esercizio dell’attività di centro di immersione e di addestramento, anche da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti stabiliti dagli artt. 12 e 13.
La violazione degli obblighi di registrazione dei dati prima e dopo l’immersione, previsti dall’art. 12, commi 3 e 4, comporta una sanzione da 1.000 a 3.000 euro.
In caso di reiterazione delle violazioni riguardanti l’esercizio dei centri e gli obblighi di registrazione, è disposta la sospensione dell’attività fino a sei mesi, oltre alla sanzione pecuniaria.
La violazione dell’art. 12, comma 8, relativo al brevetto e al libretto delle immersioni, è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
L’accertamento delle violazioni compete ai funzionari pubblici addetti al controllo della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Per le violazioni degli artt. 11 e 12, l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni è individuata dalla Regione nel cui territorio è stata accertata l’infrazione. I relativi proventi sono devoluti alla medesima Regione.
La determinazione dell’importo della sanzione deve avvenire secondo i criteri previsti dall’art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, tra l’altro, della gravità della violazione, dell’attività svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, della personalità dell’autore e delle sue condizioni economiche.
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 15 non si applicano quando il fatto costituisce reato o sia già punibile con una sanzione amministrativa statale o regionale più grave.
Cosa cambia concretamente per gli operatori
La Legge n. 70/2026 introduce un livello di regolamentazione che richiede agli operatori una maggiore strutturazione professionale e organizzativa.
Per istruttori e guide assumono particolare rilievo:
- il possesso del brevetto professionale;
- le coperture assicurative;
- il certificato medico;
- la manutenzione delle attrezzature;
- la tenuta del registro relativo ai collaudi e agli interventi di manutenzione.
Per i centri diving e le organizzazioni senza scopo di lucro diventano centrali:
- la verifica dei requisiti organizzativi e assicurativi;
- l’impiego di personale qualificato;
- la disponibilità delle attrezzature di primo soccorso;
- la registrazione dei dati prima e dopo ogni immersione;
- la conservazione della documentazione per almeno sei mesi;
- il rispetto del limite di sei partecipanti per ogni guida o istruttore;
- la gestione del libretto delle immersioni;
- la corretta organizzazione delle unità di appoggio e delle procedure di emergenza.
La legge offre nuove opportunità di sviluppo, soprattutto attraverso la futura individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo e la promozione degli itinerari sommersi. Allo stesso tempo, però, introduce obblighi puntuali e sanzioni rilevanti, imponendo agli operatori una verifica attenta delle proprie procedure.
Una riforma da attuare e interpretare con attenzione
La Legge n. 70/2026 segna un passaggio importante nel riconoscimento della subacquea ricreativa come parte integrante dell’economia e delle politiche nazionali del mare.
La sua piena operatività dipenderà anche dagli interventi successivi previsti dalla stessa legge:
- le Regioni dovranno esercitare le proprie competenze sulle professioni del turismo subacqueo;
- l’ISPRA dovrà definire le linee guida per la protezione della fauna e della flora;
- dovrà essere adottato il provvedimento tecnico relativo alla certificazione delle attività di collaudo e manutenzione;
- il decreto interministeriale dovrà individuare le zone di interesse turistico subacqueo.
Sarà quindi necessario coordinare le nuove disposizioni con la normativa già vigente in materia di sicurezza della navigazione, nautica da diporto, tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro e protezione del patrimonio culturale sommerso.
Per centri diving, istruttori, guide e associazioni non si tratta soltanto di conoscere una nuova legge, ma di comprendere come essa incida sulle responsabilità, sull’organizzazione delle attività e sulla documentazione da predisporre e conservare.
Uno sguardo al futuro
La valorizzazione del turismo subacqueo non può prescindere dalla professionalità degli operatori, dalla sicurezza degli utenti e dalla protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale sommerso.
La Legge n. 70/2026 prova a riunire questi elementi in un quadro unitario, riconoscendo il valore economico, turistico e culturale del comparto e introducendo regole più definite per il suo esercizio.
La sfida sarà tradurre le disposizioni in strumenti realmente efficaci, evitando difformità applicative e appesantimenti burocratici non accompagnati da una maggiore certezza giuridica.
In questa prospettiva, il diritto non deve limitarsi a imporre obblighi, ma deve accompagnare lo sviluppo del settore, tutelare gli utenti, valorizzare gli operatori qualificati e favorire la crescita di una Blue Economy moderna, sostenibile e competitiva.
Avv. Antonio Bufalari
