L’ordinanza del 10 luglio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione europea, resa nella causa C-574/25 (Balneari Rimini II), è destinata ad alimentare il dibattito sulle concessioni demaniali marittime e sull’applicazione della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi).
Una prima lettura della decisione suggerisce, tuttavia, un approccio prudente. L’ordinanza non sembra introdurre un mutamento dell’orientamento della Corte, ma si inserisce nel solco della giurisprudenza già consolidata, richiamando espressamente le precedenti pronunce quali ex multis Promoimpresa, e Comune di Ginosa.
Il profilo di maggiore interesse riguarda il tema della scarsità della risorsa naturale, presupposto per l’applicazione dell’articolo 12 della direttiva servizi.
La Corte ribadisce che tale presupposto non può essere considerato automaticamente esistente, ma deve essere accertato dall’autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, nel rispetto del diritto dell’Unione e sotto il controllo del giudice nazionale.
La decisione non afferma che la risorsa demaniale marittima italiana sia scarsa né, al contrario, che non lo sia. Richiama piuttosto la necessità che tale valutazione sia il risultato di un’istruttoria adeguata, fondata su elementi oggettivi e verificabili.
Sotto questo profilo, l’ordinanza appare in linea con quanto già affermato dalla Corte nella sentenza Comune di Ginosa, della quale riprende i principi in materia di accertamento della scarsità della risorsa. Non sembra quindi corretto leggere la decisione come un superamento della precedente giurisprudenza europea, quanto piuttosto come una precisazione dei presupposti applicativi dell’articolo 12 della direttiva.
Per le pubbliche amministrazioni, la pronuncia richiama l’importanza di fondare le proprie determinazioni su un’adeguata istruttoria e su criteri chiaramente motivati, evitando automatismi non coerenti con il quadro delineato dal diritto dell’Unione.
Per gli operatori balneari, la decisione conferma che il presupposto della scarsità della risorsa richiede un accertamento concreto e non può essere semplicemente presunto. Ciò non comporta, tuttavia, effetti automatici sulle concessioni in essere né sulle procedure già avviate, la cui disciplina continuerà a dipendere dal quadro normativo nazionale e dalle valutazioni dei giudici competenti.
L’ordinanza affronta inoltre il tema delle concessioni originariamente rilasciate prima del recepimento della direttiva servizi, ribadendo che i successivi rinnovi o proroghe devono essere valutati alla luce della disciplina europea quando ne ricorrano i relativi presupposti.
In questa prima valutazione, la sentenza non sembra rappresentare una svolta nella giurisprudenza europea in materia di concessioni demaniali marittime. Il principale elemento di interesse risiede, piuttosto, nel rinnovato richiamo alla necessità che l’accertamento della scarsità della risorsa costituisca il risultato di una valutazione concreta, motivata e verificabile.
L’ordinanza non chiude il dibattito sulle concessioni demaniali marittime. Piuttosto, richiama legislatore, amministrazioni e giudici alla necessità di applicare i principi del diritto dell’Unione attraverso valutazioni fondate su dati oggettivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e imparzialità.
Avv. Antonio Bufalari
