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Nuovo bando-tipo per le concessioni demaniali: i nodi cruciali e le scelte decisive dei Comuni verso il 2027

bando tipo concessioni demaniali

Il bando tipo concessioni demaniali torna al centro del confronto istituzionale: il 30 settembre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha presentato alla Conferenza unificata una nuova versione dello schema per gli affidamenti e le procedure di gara per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Sono stati richiamati soprattutto diversi aspetti tra cui: la durata degli affidamenti, gli indennizzi e le tempistiche dei procedimenti. Il confronto con Regioni ed enti locali, in vista del parere della Conferenza, riguarda però un impianto ben più articolato.

Nell’impostazione attualmente delineata, il bando-tipo si svilupperà lungo l’intero percorso dell’affidamento: disciplina applicabile, oggetto della concessione, servizi minimi, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione e obblighi della successiva gestione. Il collegamento tra queste componenti sarà determinante per la concreta attuazione del modello.

Un primo elemento qualificante è il rapporto tra Codice della navigazione, normativa speciale e Codice dei contratti pubblici. La natura demaniale dell’affidamento richiede di individuare puntualmente le disposizioni applicabili, evitando l’automatica trasposizione di schemi propri degli appalti. Un’impostazione che dovrà riflettersi nella costruzione del procedimento e nelle scelte dell’ente concedente.

Altrettanto centrale sarà il raccordo tra durata, investimenti, sostenibilità economico-finanziaria e indennizzo all’uscente. In questo ambito assume rilievo anche la considerazione degli investimenti conseguenti a eventi calamitosi, da tenere distinta dalla questione degli obblighi manutentivi e di ripristino.

Su quest’ultimo piano offre uno spunto significativo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 18 settembre 2026, n. 6957, relativa ad una concessione demaniale turistico-ricreativa nel Comune di Pomezia: nelle circostanze esaminate, il Collegio ha escluso che potesse essere imposta al concessionario la ricostruzione delle cabine crollate per eventi atmosferici eccezionali che oltrepassavano i suoi poteri-doveri di salvaguardia. Una pronuncia che richiama l’attenzione sulla corretta individuazione degli oneri gravanti sulle parti, senza risolvere la diversa questione dell’indennizzabilità degli investimenti.

La valutazione delle proposte si svilupperà attorno alla qualità progettuale e gestionale, alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità, alla dimensione occupazionale e ai servizi offerti. Saranno decisivi la ponderazione di questi elementi rispetto alla componente economica e il loro collegamento con impegni verificabili durante il rapporto concessorio.

Resterà fondamentale il ruolo degli enti concedenti e dei Comuni. Alla cornice nazionale dovranno accompagnarsi scelte motivate sulla configurazione dei lotti, sui requisiti, sui servizi richiesti e sul peso dei criteri, coerenti con la pianificazione e con le caratteristiche delle aree.

Questa discrezionalità dovrà confrontarsi con i richiami delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, già esaminati nell’approfondimento sulle concessioni demaniali e le istanze di parte: adeguata pubblicità, criteri imparziali e trasparenti e confronto effettivo tra le proposte. Principi da tradurre nella struttura del procedimento di gara attraverso istruttorie accurate e condizioni di partecipazione proporzionate.

Esaminato il testo attuale, prima di una analisi completa e dettagliata, occorrerà comunque attendere la pubblicazione del testo definitivo . Infatti il testo presentato lo scorso 30 settembre ed analizzato approfonditamente potrà ancora subire modifiche rispetto alle versioni attuali: solo alla luce del testo pubblicato sarà possibile valutarne pienamente la portata e le implicazioni operative per amministrazioni e imprese.

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