Il noleggio occasionale rappresenta una delle disposizioni più conosciute del Codice della nautica da diporto, ma anche una delle più frequentemente fraintese e discusse, molto spesso oggetto di contestazioni e giudizi, soprattutto a seguito degli ultimi recentissimi aggiornamenti.
La convinzione che si tratti di una forma semplificata di noleggio induce spesso a sottovalutare gli adempimenti previsti dalla legge, con il rischio di incorrere in contestazioni e sanzioni.
Introdotto nel 2012 con l’obiettivo di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il noleggio occasionale consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di impiegare temporaneamente un’unità da diporto senza che ciò ne comporti l’utilizzazione commerciale.
L’istituto, oggi disciplinato dall’art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), individua con precisione i soggetti legittimati, le unità ammesse, i requisiti richiesti per il comando e gli adempimenti amministrativi da effettuare prima dell’inizio di ogni singola attività.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 15411 del 20 maggio 2026 conferma inoltre un principio di particolare rilievo pratico: il carattere occasionale dell’attività non esonera dal rispetto delle comunicazioni e degli obblighi previsti dalla legge.
Chi può effettuare il noleggio occasionale
Il noleggio occasionale non è riservato esclusivamente alle persone fisiche.
La disciplina può essere utilizzata:
- dal proprietario persona fisica;
- dal proprietario persona giuridica, purché la società non abbia come oggetto sociale il noleggio o la locazione di unità da diporto;
- dall’utilizzatore dell’unità in forza di un contratto di locazione finanziaria.
La previsione relativa alle società è particolarmente significativa. Il legislatore non ha escluso in assoluto i soggetti societari, ma ha impedito che il noleggio occasionale venga utilizzato dalle imprese che esercitano professionalmente proprio attività di locazione o di noleggio.
La qualificazione dell’attività dipende pertanto sia dalle caratteristiche del soggetto sia dalle concrete modalità con cui essa viene organizzata e svolta.
Il divieto per i natanti da diporto
Il noleggio occasionale previsto dall’art. 49-bis riguarda esclusivamente le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali (anche se nel presente articolo ci occuperemo solo di imbarcazioni).
Ne restano esclusi, pertanto, i natanti da diporto.
Non è quindi possibile applicare questa disciplina a un’unità non iscritta, anche quando l’attività sia saltuaria o riguardi una sola giornata. È uno dei primi aspetti da verificare prima di predisporre il contratto o promuovere l’iniziativa.
L’eventuale noleggio professionale di natanti o in generale di unità da diporto segue una disciplina diversa (artt. 47 e ss. del Codice della Nautica da Diporto) e non può essere confuso con il noleggio occasionale disciplinato dal successivo art. 49-bis.
Un’attività che non costituisce uso commerciale dell’unità
La norma stabilisce che questa particolare forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.
Ciò non significa, però, che qualsiasi attività dichiarata “occasionale” rientri automaticamente nella disposizione. Occorre verificare che il soggetto e l’unità possiedano tutti i requisiti previsti dalla legge e che siano rispettati gli adempimenti prescritti.
Anche le modalità con cui l’unità viene offerta al pubblico meritano particolare attenzione. Una promozione stabile, organizzata e continuativa, assimilabile a quella di un’impresa di charter, può rappresentare un elemento rilevante ai fini dell’accertamento della reale natura dell’attività.
Non è quindi sufficiente qualificare contrattualmente il rapporto come “noleggio occasionale”: ciò che rileva è la concreta organizzazione dell’attività nel suo complesso.
Chi può assumere il comando
Il comando e la condotta dell’unità possono essere assunti dal proprietario, dall’utilizzatore in forza di un contratto di locazione finanziaria ovvero da altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per le imbarcazioni da diporto è richiesto il possesso della patente nautica da almeno tre anni.
La verifica preventiva dei requisiti del comandante assume un’importanza fondamentale anche quando il comando non venga esercitato direttamente dal proprietario o dall’utilizzatore dell’unità.
Il decreto attuativo e il modello di comunicazione
Gli adempimenti operativi sono disciplinati dal Decreto interministeriale 26 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013.
Il decreto ha approvato il modello ufficiale di comunicazione (Allegato I), da utilizzare per ogni attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.
La comunicazione deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa prima dell’inizio di ciascun noleggio. Non è quindi sufficiente una comunicazione annuale o riferita genericamente a più contratti futuri.
Il rispetto di tale adempimento costituisce uno dei presupposti fondamentali per il legittimo svolgimento dell’attività.
Le comunicazioni obbligatorie
Prima dell’inizio di ogni singolo noleggio, il modello deve essere trasmesso:
- alla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- all’Agenzia delle Entrate;
- all’INPS e all’INAIL, nei casi in cui l’attività comporti l’impiego di personale secondo la disciplina vigente.
Il Decreto interministeriale 26 febbraio 2013 prevede che la comunicazione destinata alla Capitaneria di porto sia trasmessa all’Autorità marittima territorialmente competente prima dell’inizio dell’attività.
È buona prassi verificare, immediatamente prima dell’invio, gli indirizzi di posta elettronica e le modalità di trasmissione pubblicate sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo delle Capitanerie di porto, evitando di utilizzare recapiti reperiti su fonti non aggiornate.
Attenzione
Mentre l’indirizzo e-mail dell’Agenzia delle Entrate è unico su tutto il territorio nazionale (dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it), ogni comunicazione destinata alla Capitaneria di porto deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica della Capitaneria territorialmente competente, pubblicato sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Quali documenti devono trovarsi a bordo
L’art. 49-bis, comma 3-bis, del Codice della nautica da diporto stabilisce che il contratto di noleggio occasionale deve essere conservato a bordo in originale o in copia conforme.
A tale obbligo si aggiunge quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 febbraio 2013. Devono essere disponibili per gli eventuali controlli:
- il contratto di noleggio “occasionale”;
- la copia delle comunicazioni trasmesse alle amministrazioni competenti;
- le ricevute attestanti l’avvenuta trasmissione.
Una corretta conservazione della documentazione consente di dimostrare l’effettivo rispetto degli adempimenti prescritti dalla legge.
Il significato della recente ordinanza della Cassazione
Un’importante conferma interpretativa proviene dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15411 del 20 maggio 2026.
La Corte ha ribadito che il carattere occasionale dell’attività non esclude l’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 49-bis del Codice della nautica da diporto e che l’omessa comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della relativa disciplina sanzionatoria.
La pronuncia assume particolare rilievo perché richiama l’attenzione su un principio spesso sottovalutato nella pratica: l’occasionalità dell’attività non costituisce una deroga agli adempimenti previsti dalla legge, ma presuppone il loro puntuale rispetto.
Il limite dei quarantadue giorni e il regime fiscale
L’art. 49-bis prevede, per i proventi derivanti da attività di noleggio di durata complessivamente non superiore a quarantadue giorni nell’anno, la possibilità di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento.
Il limite dei quarantadue giorni riguarda il particolare regime fiscale previsto dalla norma e non può essere considerato, da solo, l’unico elemento idoneo a qualificare come occasionale l’attività svolta.
Si ritiene che il superamento degli stessi possa essere considerato come “non occasionalità” dell’attività di noleggio che – a tal punto – venendo considerata come noleggio professionale potrebbe comportare l’applicazione delle relative sanzioni anche dal punto di vista fiscale in quanto i proventi sarebbero da considerare come reddito professionale.
Le novità introdotte dalla Legge n. 70 del 2026
La Legge 7 maggio 2026, n. 70 ha modificato anche la disciplina del noleggio occasionale, introducendo un nuovo obbligo di immediata percezione dell’attività svolta.
Le unità impiegate nel noleggio occasionale devono infatti esporre, in modo ben visibile su entrambe le murate, il contrassegno recante la dicitura “NOLEGGIO OCCASIONALE”, secondo le caratteristiche previste dalla legge.
L’adempimento, apparentemente formale, è funzionale a rendere immediatamente identificabile l’unità durante l’attività di controllo da parte dell’Autorità marittima.
Il contratto come parte integrante del noleggio occasionale
Il contratto costituisce uno degli elementi essenziali del contratto di noleggio occasionale, ma non è sufficiente da solo.
Una corretta gestione del noleggio occasionale richiede una preventiva verifica:
- della legittimazione del soggetto che svolge l’attività;
- dell’unità impiegata;
- dei requisiti del comandante;
- della copertura assicurativa;
- delle comunicazioni obbligatorie;
- della documentazione da conservare a bordo.
Solo l’insieme di tali adempimenti consente di svolgere l’attività in conformità alla disciplina vigente.
Gli errori più frequenti
Tra le principali criticità riscontrabili nella pratica si segnalano:
- applicare il noleggio occasionale ai natanti;
- ritenere che sia riservato esclusivamente alle persone fisiche;
- utilizzare società aventi quale oggetto sociale il noleggio o la locazione di unità da diporto;
- affidare il comando di un’imbarcazione a soggetti privi della prescritta anzianità della patente nautica;
- omettere o ritardare le comunicazioni preventive;
- non conservare a bordo la documentazione richiesta;
- confondere il limite fiscale dei quarantadue giorni con la nozione di occasionalità;
- utilizzare modelli contrattuali generici non coordinati con la disciplina della nautica da diporto;
- non utilizzo della cartellonistica prevista;
- attività di comunicazione e promozione dell’attività impropria.
Una possibilità prevista dalla legge, non una scorciatoia
Il noleggio occasionale costituisce uno strumento previsto dall’ordinamento per favorire la nautica da diporto, ma richiede il rigoroso rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
Una corretta impostazione contrattuale e procedurale consente di svolgere l’attività con maggiore serenità, riducendo il rischio di contestazioni e sanzioni.
Normativa e documentazione utile
Per agevolare la consultazione della disciplina, si riportano alcuni dei principali riferimenti normativi e amministrativi:
- Art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);
- Decreto interministeriale 26 febbraio 2013 (con il modello di comunicazione allegato);
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 23 aprile 2014;
- Legge 7 maggio 2026, n. 70.
Documenti da scaricare:
- Decreto interministeriale 26 febbraio 2013 e Allegato I (modello di comunicazione) https://mit.gov.it/index.php/normativa/decreto-interministeriale-del-26022013?utm_source=chatgpt.com;
- Circolare/Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate relativa al regime fiscale del noleggio occasionale https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B4574883D-8159-4533-BCD1-45F7617C1149%7D&utm_source=chatgpt.com.
L’utilizzo dei documenti ufficiali e costantemente aggiornati rappresenta il primo passo per una corretta applicazione della disciplina.
L’evoluzione della disciplina e i recenti interventi legislativi confermano come il noleggio occasionale rappresenti un’opportunità per il settore della nautica da diporto, purché venga gestito con la dovuta attenzione sotto il profilo contrattuale, amministrativo e fiscale.

Preciso e puntale.
Avrei una considerazione da condividere con lei:
Il limite temporale dei 42 giorni si riferisce alla agevolazione fiscale, cedolare secca del 20%, dal
43esimo giorno di noleggio occasionale si perde tale agevolazione, rientrando nello scaglione di reddito irpef di appartenenza, non significa che tale attività sia necessariamente commerciale.
Esempio 50 giorni di n.o. i primi 42 tassati al 20% mentre i restanti 10 tassazione ordinaria, non credo che 50 giorni possano essere considerati attività commerciale considerando i circa 150/180 giorni di uscite a pagamento che fanno oggi le società di charter.
Saluti
no non è cosi, dopo il 42 giorno in linea teorica si perde il criterio dell’occasionalità, pertanto l’attività svolta viene considerata come attività commerciale. Da ciò deriva che il reddito generato viene tassato come reddito di impresa ma soprattutto l’attività svolta viene considerata attività commerciale di noleggio senza requisiti di legge. se ha bisogno di altre delucidazioni mi scriva a mezzo email