Dal 31 ottobre 2026 diventano operative le nuove disposizioni previste dal Codice della nautica da diporto per determinate unità fino a 24 metri battenti bandiera estera e appartenenti a soggetti italiani. Vediamo quali unità sono interessate, quali documenti devono essere tenuti a bordo, quando è necessaria l’attestazione di un Organismo notificato e quali verifiche devono essere effettuate.
La Legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione risorsa mare, ha introdotto nel Codice della nautica da diporto il nuovo art. 26-ter, rubricato «Prevenzione dei danni ambientali».
La disposizione introduce specifici adempimenti per le unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera, quando siano di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia o di persone giuridiche aventi sede legale nel nostro Paese e navighino o stazionino nelle acque individuate dalla norma.
L’obiettivo è verificare che lo stato dell’unità non presenti potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino e per la sicurezza della navigazione.
Dopo l’approvazione della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto dapprima con una nota di chiarimento prot. n. 10712 del 10 giugno 2026 e successivamente con la Circolare prot. n. 11265 del 18 giugno 2026, fornendo importanti indicazioni sulle modalità applicative della nuova disposizione, sulla documentazione dello Stato di bandiera, sulle verifiche degli Organismi notificati e sulle caratteristiche dell’attestazione.
L’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 26-ter è stata successivamente fissata al 31 ottobre 2026 dall’art. 1, comma 10, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144.
Quali unità sono interessate dall’art. 26-ter
La nuova disciplina non riguarda indistintamente tutte le unità battenti bandiera estera presenti in Italia.
L’art. 26-ter si applica alle unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che:
- navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiani;
- sono di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia oppure di persone giuridiche aventi sede legale in Italia.
Occorre pertanto verificare congiuntamente le caratteristiche dell’unità, la bandiera, la posizione soggettiva del proprietario e l’ambito nel quale l’unità naviga o staziona.
Il primo passaggio per il proprietario consiste quindi nello stabilire se la propria unità rientri effettivamente nell’ambito di applicazione della disposizione.
Le certificazioni dello Stato di bandiera restano il punto di partenza
Un aspetto particolarmente importante, chiarito dal MIT, riguarda il rapporto tra la nuova disposizione e la normativa dello Stato di bandiera.
L’art. 26-ter stabilisce innanzitutto che le unità interessate debbano dimostrare l’idoneità alla navigabilità attraverso le certificazioni previste dalle norme dello Stato di bandiera. Soltanto qualora tale ordinamento non preveda certificazioni trova applicazione il meccanismo della visita presso un Organismo tecnico notificato.
Sul punto, la Circolare MIT del 18 giugno 2026 precisa espressamente che «l’idoneità alla navigabilità è materia riservata allo Stato di bandiera».
Il chiarimento può essere inquadrato nel più generale sistema delineato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (UNCLOS), ratificata dall’Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689. L’art. 94 della Convenzione attribuisce allo Stato di bandiera il dovere di esercitare effettivamente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi che battono la sua bandiera nelle materie amministrative, tecniche e sociali e contempla, tra le misure relative alla sicurezza in mare, quelle riguardanti la costruzione, l’equipaggiamento e l’idoneità alla navigazione delle navi.
È in questo quadro che deve essere letta la portata dell’art. 26-ter. La nuova disposizione non introduce, in via generale, una certificazione italiana destinata a sostituire quella dello Stato di bandiera. Il sistema assume come primo riferimento la documentazione prevista dall’ordinamento dello Stato nel cui registro l’unità è iscritta e prevede l’intervento dell’Organismo notificato quando tale ordinamento non contempli le certificazioni considerate dalla disposizione.
La stessa Circolare MIT precisa, coerentemente, che l’attestazione prevista dall’art. 26-ter non può essere intesa come sostitutiva di alcuna certificazione di sicurezza né di altra documentazione eventualmente richiesta dai registri di bandiera esteri.
Quando è necessaria l’attestazione dell’Organismo notificato
Qualora la normativa dello Stato di bandiera non preveda le certificazioni indicate dalla norma, l’art. 26-ter dispone che l’unità sia sottoposta a visita presso un Organismo tecnico notificato ai sensi del d.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.
A seguito della verifica, l’Organismo rilascia un’apposita attestazione, finalizzata ad accertare se lo stato dell’unità presenti potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino e per la sicurezza della navigazione.
L’attestazione ha validità quinquennale.
Già nella nota del 10 giugno il MIT aveva indicato gli Organismi notificati ai quali il proprietario può rivolgersi; la successiva circolare del 18 giugno ha ulteriormente precisato modalità e contenuto dell’accertamento.
Quali controlli vengono effettuati
La verifica richiesta dall’art. 26-ter riguarda essenzialmente lo stato di manutenzione dell’unità ed è finalizzata a individuare eventuali carenze suscettibili di determinare rischi per la sicurezza della navigazione o per l’integrità dell’ambiente marino.
La Circolare MIT del 18 giugno 2026 fornisce indicazioni particolarmente concrete. La visita per il rilascio dell’attestazione deve essere svolta in acqua secondo i manuali e le procedure dell’Organismo notificato incaricato.
L’attestazione viene rilasciata sulla base delle valutazioni dell’Organismo e riguarda, a titolo indicativo, possibili eventi dovuti a incuria o carenza di manutenzione dai quali possano derivare dispersioni nell’ambiente marino o cause di perdita dell’unità per incendio, affondamento per via d’acqua ed esplosione.
La verifica può quindi riguardare, tra l’altro, incuria o malfunzionamento degli impianti elettrico e del gas, dei sistemi di aspirazione delle acque di sentina e antincendio, delle valvole di intercettazione delle prese a mare, nonché eventuali infiltrazioni d’acqua dallo scafo.
Qualora durante la visita emergano rilevanti criticità nello stato dell’unità, l’Organismo notificato può sospendere il rilascio dell’attestazione e richiedere le necessarie azioni correttive.
Il Ministero ha inoltre predisposto un facsimile dell’attestazione, allegato alla Circolare n. 11265/2026.
L’attestazione deve essere tenuta a bordo
La Circolare del 18 giugno chiarisce anche gli adempimenti successivi alla visita.
Proprio perché non si tratta di una certificazione di sicurezza, non è previsto l’inoltro dell’attestazione all’ATCN o alle autorità italiane. L’attestazione deve invece essere tenuta a bordo dell’unità, in modo da poter essere esibita in occasione degli eventuali controlli.
Il MIT ha inoltre chiarito, già nella nota del 10 giugno e successivamente nella circolare, che resta valida ai fini dell’art. 26-ter l’attestazione “ai fini della certificazione di sicurezza” eventualmente già rilasciata da un Organismo notificato a un’unità precedentemente iscritta nel registro italiano, purché sia ancora in corso di validità.
Documenti dello Stato di bandiera e traduzione
Un ulteriore aspetto pratico riguarda le certificazioni previste dalla normativa dello Stato di bandiera. Sia la nota MIT del 10 giugno 2026 sia la successiva Circolare del 18 giugno precisano che le certificazioni in lingua estera previste dallo Stato di bandiera necessitano di una traduzione asseverata, con esclusione di quelle già redatte in lingua inglese.
L’indicazione ministeriale deve essere riferita specificamente alle certificazioni rilevanti ai fini dell’art. 26-ter. Restano naturalmente fermi gli eventuali diversi obblighi di traduzione previsti dalla normativa per altri documenti o per specifici procedimenti amministrativi.
Il ruolo del comandante
Entrambi gli interventi ministeriali attribuiscono un preciso compito operativo al comandante dell’unità.
È il comandante che deve verificare la documentazione dello Stato di bandiera e accertare se l’unità necessiti dell’attestazione prevista dall’art. 26-ter.
Non tutte le unità battenti bandiera estera appartenenti a soggetti italiani dovranno quindi necessariamente essere sottoposte alla visita dell’Organismo notificato: occorre preliminarmente verificare quale documentazione sia prevista dall’ordinamento dello Stato di bandiera.
Perché l’entrata in vigore è stata fissata al 31 ottobre 2026
Con l’art. 1, comma 10, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, il legislatore ha fissato al 31 ottobre 2026 il termine di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 26-ter.
La norma indica espressamente le ragioni dell’intervento: consentire agli Organismi notificati di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche e permettere agli organi accertatori di adeguare il sistema dei controlli.
Il periodo che precede il 31 ottobre rappresenta pertanto un’occasione utile per verificare la propria posizione e predisporre per tempo la documentazione necessaria.
I controlli effettuati prima del rinvio
Va peraltro segnalato che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della Legge n. 70/2026 e l’adozione del decreto-legge n. 144/2026, risultano essere stati effettuati controlli su alcune unità da diporto e, in alcuni casi, elevati verbali di accertamento per la mancanza dell’attestazione prevista dall’art. 26-ter.
Il successivo intervento del legislatore, che ha fissato al 31 ottobre 2026 il termine di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 26-ter, pone pertanto anche la questione della sorte degli accertamenti effettuati nel periodo precedente, che dovrà essere valutata alla luce della disciplina applicabile al momento della contestazione e della portata del successivo differimento.
Cosa verificare prima del 31 ottobre
Per i proprietari di unità battenti bandiera estera interessati dalla nuova disciplina è opportuno procedere a una verifica preventiva.
In particolare, occorre accertare:
- se l’unità rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 26-ter;
- quali certificazioni siano previste dalla normativa dello Stato di bandiera;
- se tali certificazioni siano in corso di validità;
- se le certificazioni dello Stato di bandiera debbano essere accompagnate da traduzione asseverata;
- se, in assenza delle certificazioni previste dalla norma, sia necessario rivolgersi a un Organismo notificato;
- se l’unità disponga già di un’attestazione riconosciuta dalle indicazioni ministeriali ancora in corso di validità;
- che la documentazione necessaria sia correttamente conservata a bordo.
Una verifica anticipata consente di arrivare alla data del 31 ottobre 2026 con un quadro documentale chiaro e di evitare difficoltà in occasione dei successivi controlli.
Una disciplina da seguire anche nei prossimi mesi
L’art. 26-ter costituisce una delle novità più significative introdotte dalla Legge n. 70/2026 per le unità da diporto battenti bandiera estera.
I chiarimenti forniti dal MIT il 10 e il 18 giugno consentono oggi di delinearne con maggiore precisione l’applicazione: la documentazione dello Stato di bandiera resta il primo riferimento; l’attestazione dell’Organismo notificato interviene quando quello Stato non preveda le certificazioni considerate dalla norma e non costituisce una nuova certificazione italiana di sicurezza.
Nel frattempo, la disposizione ha suscitato attenzione anche a livello europeo. Il 16 luglio 2026 la Commissione europea ha comunicato di aver ricevuto un numero significativo di denunce relative al nuovo art. 26-ter, registrate con il riferimento CPLT(2026)02361. La pratica risulta tuttora tra le multiple complaints under assessment.
Questo dato deve essere letto con precisione: la registrazione delle denunce non equivale all’accertamento di un’incompatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione e non significa che sia stata avviata una procedura d’infrazione. La Commissione ha comunicato che informerà gli interessati dell’esito dell’esame e dell’eventuale seguito che deciderà di dare alle denunce.
Il quadro dovrà pertanto essere seguito anche dopo il 31 ottobre, alla luce dell’applicazione concreta della disposizione, dell’attività degli Organismi notificati e degli eventuali ulteriori chiarimenti delle autorità competenti.
Per i proprietari interessati, l’indicazione operativa è nel frattempo chiara: verificare per tempo la documentazione prevista dallo Stato di bandiera e stabilire se, nel caso concreto, sia necessaria l’attestazione prevista dall’art. 26-ter.
