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Chi può comandare un’unità da diporto? Nuove regole per skipper, equipaggi, locazione e noleggio

Comandante unità da diporto e skipper al timone

Dalla distinzione tra proprietario, armatore e comandante alle nuove modalità di imbarco e sbarco introdotte dalla Legge 70/2026 sulla valorizzazione della risorsa mare, fino alla locazione con prescrizione di comandante e al chiarimento sull’ingaggio dei conduttori dei natanti da noleggio.

Comandante o, più semplicemente, skipper: termini spesso utilizzati nel linguaggio comune per indicare chi assume il comando di una barca, ma dietro i quali si nascondono situazioni giuridiche molto diverse. Chi può assumere il comando di un’unità da diporto? E soprattutto, quali requisiti deve possedere il comandante quando l’unità viene impiegata commercialmente attraverso un contratto di locazione o di noleggio, anche qui comunemente, “charter”?

La risposta richiede di distinguere alcune figure che, soprattutto nella pratica, vengono talvolta sovrapposte: proprietario, armatore e comandante.

Le recenti modifiche introdotte dalla Legge 7 maggio 2026, n. 70, insieme all’evoluzione della disciplina dei titoli professionali del diporto e ad alcuni recenti chiarimenti amministrativi, rendono oggi particolarmente utile ricostruire il quadro.

Proprietario, comproprietario e armatore

Il proprietario è il titolare del diritto di proprietà sull’unità. La proprietà può appartenere a un solo soggetto oppure essere ripartita tra più comproprietari.

Secondo la tradizionale disciplina del Codice della navigazione, le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati: la proprietà è suddivisa in ventiquattro carati, ulteriormente frazionabili.

Diversa è la figura dell’armatore, che non coincide necessariamente con il proprietario.

L’armatore è infatti il soggetto che assume l’esercizio della nave. Proprietà ed esercizio possono naturalmente coincidere — come frequentemente accade nella nautica da diporto — ma possono anche fare capo a soggetti differenti.

È proprio dalla distinzione tra proprietà ed esercizio che occorre partire per comprendere correttamente la posizione del comandante.

Il comandante: una figura distinta dall’armatore

Anche il comandante è una figura giuridicamente distinta dall’armatore.

L’armatore assume l’esercizio dell’unità; il comandante esercita invece le funzioni proprie del comando e della direzione nautica, con le responsabilità che l’ordinamento gli attribuisce.

Nella nautica privata queste figure possono naturalmente coincidere: il proprietario può essere anche armatore e assumere personalmente il comando della propria unità, quando possiede i requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

La questione diventa più articolata quando l’unità viene utilizzata professionalmente o commercialmente.

Occorre allora verificare quale titolo sia necessario per il comando, quale rapporto intercorra tra comandante e armatore, se trovi applicazione la disciplina del personale marittimo e dell’arruolamento e attraverso quali formalità il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio debbano essere imbarcati.

Titolo professionale e rapporto di arruolamento sono due questioni diverse

Un primo punto deve essere chiarito.

Il possesso del titolo professionale necessario per esercitare determinate funzioni a bordo non coincide con il rapporto attraverso il quale il marittimo viene imbarcato.

Il titolo professionale abilita allo svolgimento delle funzioni nei limiti previsti dalla relativa disciplina. Il rapporto di arruolamento riguarda invece il rapporto giuridico attraverso il quale il marittimo presta la propria attività a bordo.

Nella gestione professionale dell’equipaggio occorre pertanto verificare separatamente il titolo posseduto, la convenzione o il contratto applicabile, la disciplina collettiva eventualmente rilevante, la durata del rapporto e i conseguenti adempimenti previdenziali e assicurativi.

A questi elementi si aggiungono le formalità relative all’imbarco e allo sbarco del personale marittimo, sulle quali il legislatore è recentemente intervenuto.

La Legge 70/2026 cambia le procedure di imbarco e sbarco

La Legge 7 maggio 2026, n. 70, sulla valorizzazione della risorsa mare, entrata in vigore il 10 maggio 2026, ha introdotto nel Codice della navigazione il nuovo articolo 122-bis, dedicato alle modalità delle annotazioni sui libretti di navigazione.

La novità è rilevante anche per il settore del diporto professionale.

Occorre però distinguere il comandante dagli altri membri dell’equipaggio.

Per i movimenti di imbarco e sbarco del comandante, l’annotazione continua a essere effettuata dall’ufficiale o dal funzionario competente dell’ufficio marittimo o consolare, che deve comunicarla entro quindici giorni all’ufficio marittimo di iscrizione del comandante.

Per gli altri membri dell’equipaggio e per il personale addetto ai servizi complementari di bordo, invece, le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco possono essere effettuate direttamente dal comandante, che le sottoscrive indicando la propria qualifica e provvede a comunicarle, entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del marittimo.

Non si tratta quindi semplicemente di attribuire al comandante la possibilità di “aggiornare il ruolino”, formula che rischierebbe di essere imprecisa, ma di una vera semplificazione delle modalità di annotazione dei movimenti di marineria, entro i limiti espressamente stabiliti dalla nuova norma.

Le successive indicazioni applicative emanate nel giugno e luglio 2026 hanno ulteriormente chiarito le modalità delle comunicazioni, anche attraverso strumenti telematici, e alcuni profili operativi della nuova procedura.

L’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe

Una particolare attenzione merita la figura dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, titolo professionale previsto dall’articolo 36-bis del Codice della nautica da diporto e disciplinato dal D.M. 13 dicembre 2023, n. 227, che ha modificato il D.M. 10 maggio 2005, n. 121.

Si tratta di una figura professionale con un ambito operativo precisamente delimitato. Ai sensi dell’articolo 4-bis del D.M. 121/2005, l’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante su imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, purché battenti bandiera italiana, di stazza non superiore a 200 GT e impiegate nella navigazione nel Mar Mediterraneo o nelle acque interne.

La peculiarità della nuova figura non riguarda, tuttavia, soltanto le unità sulle quali può esercitare professionalmente il comando.

Un elemento particolarmente innovativo è rappresentato dal fatto che l’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe non ha l’obbligo di iscrizione nelle matricole della Gente di mare di prima categoria, ferma restando la possibilità di iscriversi volontariamente.

La distinzione produce conseguenze molto rilevanti anche sul piano dell’ingaggio.

Proprio su questo aspetto è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 21363 del 7 ottobre 2025, relativa all’arruolamento e all’imbarco degli Ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe.

Il Ministero distingue le due situazioni.

Quando l’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe è iscritto nelle matricole della Gente di mare di prima categoria, trova applicazione il regime proprio del personale marittimo e viene quindi stipulata la convenzione di arruolamento secondo le disposizioni del Codice della navigazione, con le conseguenti formalità di imbarco e sbarco.

Diversa è invece la posizione dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe che non sia iscritto nelle matricole della Gente di mare.

In questo caso, come chiarito dal Ministero, il professionista non ha accesso alla convenzione di arruolamento prevista dal Codice della navigazione, non rientrando nel novero dei marittimi. Il rapporto attraverso il quale viene ingaggiato è pertanto regolato dalle disposizioni del Codice civile e dalle altre leggi applicabili.

La nota ministeriale precisa conseguentemente che il professionista non iscritto nelle matricole può essere contrattualizzato dall’avente titolo mediante un contratto di prestazione di servizi registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

La differenza rispetto al tradizionale arruolamento si riflette anche sulla documentazione di bordo. Non potendo il professionista non iscritto essere inserito nel ruolino di equipaggio, il contratto deve indicare i limiti temporali della prestazione, individuando le date di imbarco e di sbarco, fatte salve eventuali successive modifiche, risoluzioni del contratto o comunicazioni dell’avente titolo.

Il contratto deve inoltre essere conservato a bordo, unitamente al ruolino di equipaggio qualora quest’ultimo sia stato richiesto dall’avente titolo alla Capitaneria di porto per l’imbarco di altro personale.

La disciplina dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe evidenzia quindi chiaramente la distinzione tra titolo professionale e rapporto di ingaggio: il primo abilita il professionista ad assumere il comando delle unità entro i limiti stabiliti dalla legge; il secondo dipende anche dalla sua posizione rispetto alle matricole della Gente di mare.

Se l’Ufficiale è iscritto, trova applicazione il regime dell’arruolamento previsto dal Codice della navigazione; se non è iscritto, non sussiste l’obbligo della convenzione di arruolamento e il rapporto viene disciplinato secondo le norme del Codice civile e delle altre leggi applicabili, con le modalità precisate dalla nota ministeriale del 7 ottobre 2025.

Questo chiarimento assume particolare interesse anche per la questione affrontata nel paragrafo successivo. Proprio la ratio della nota ministeriale del 7 ottobre 2025 ha infatti costituito il punto di partenza del successivo quesito da me sottoposto al Ministero con riferimento all’ingaggio del soggetto incaricato della conduzione dei natanti da diporto utilizzati nell’attività di noleggio.

Il diverso regime dei natanti impiegati nel noleggio

Il D.M. 10 maggio 2005, n. 121 disciplina i titoli professionali del personale imbarcato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto impiegate in attività di noleggio, oltre alle ulteriori categorie espressamente contemplate dal regolamento.

Per i natanti da diporto utilizzati a fini commerciali, il quadro normativo è differente.

L’articolo 27 del Codice della nautica da diporto detta una disciplina specifica e prevede, tra gli obblighi relativi all’utilizzazione commerciale dei natanti e delle moto d’acqua, il possesso della patente nautica nei casi previsti.

La disciplina è completata dal D.M. 1° settembre 2021, che stabilisce, con riferimento al noleggio, che il natante rimanga nella disponibilità dell’operatore commerciale, il quale provvede all’esercizio della navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente e con soggetto in possesso almeno della patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

È quindi necessario evitare di estendere automaticamente ai natanti la disciplina dei titoli professionali prevista per imbarcazioni e navi.

Ed è proprio da questa differenza che nasce un problema particolarmente rilevante per le imprese che esercitano attività di noleggio di natanti.

Come può essere ingaggiato il conduttore del natante?

Una volta individuato il titolo richiesto per la conduzione del natante, rimane infatti da stabilire attraverso quale rapporto l’operatore commerciale possa incaricare un soggetto esterno di assumerne il comando.

Su questo specifico problema ho ritenuto opportuno sottoporre un quesito alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La questione posta riguardava proprio la possibilità per un operatore di noleggio di incaricare della conduzione del natante un professionista munito della necessaria patente nautica ma non iscritto nelle matricole della Gente di mare, regolando il rapporto mediante un contratto di prestazione di servizi.

Il quesito affrontava inoltre due aspetti di immediata rilevanza pratica: la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate e la documentazione da conservare a bordo.

Il chiarimento sul contratto di prestazione di servizi

La risposta della Direzione generale assume particolare interesse operativo.

Il Ministero ha ritenuto che l’assunzione come conduttore del natante di un soggetto in possesso della sola patente nautica e non iscritto nelle matricole della Gente di mare di prima categoria debba essere formalizzata mediante un apposito contratto di prestazione di servizi registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

È stato inoltre precisato che il contratto di prestazione di servizi e la ricevuta di avvenuta presentazione degli atti per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate devono essere tenuti a bordo.

Una volta perfezionata la registrazione, il contratto deve continuare a essere conservato a bordo per consentirne l’esibizione in occasione dei controlli delle competenti forze dell’ordine.

Il chiarimento è significativo perché affronta un problema che la normativa primaria e regolamentare non chiariva espressamente: come debba essere formalizzato e documentato il rapporto tra il soggetto incaricato della conduzione e l’operatore commerciale.

Naturalmente, la concreta qualificazione civilistica, fiscale, previdenziale e lavoristica del rapporto deve essere valutata in relazione alle caratteristiche effettive della prestazione.

La nuova locazione con prescrizione di comandante

La Legge 70/2026 introduce un’altra novità di notevole interesse attraverso il nuovo articolo 42-bis del Codice della nautica da diporto, rubricato “Locazione con prescrizione di comandante”.

La disposizione consente al contratto di locazione di prevedere che l’imbarcazione da diporto sia comandata da un soggetto munito almeno del titolo professionale di cui all’articolo 36-bis.

Un elemento è però fondamentale: il comandante è designato dal locatario.

La scelta legislativa deve essere letta insieme alla nuova formulazione dell’articolo 42, comma 2, secondo cui il conduttore dell’unità locata ne assume la temporanea detenzione e i rischi derivanti dalla propria condotta.

La presenza di un comandante professionale non determina quindi, di per sé, la trasformazione della locazione in noleggio: il legislatore ha introdotto una specifica fattispecie che consente la presenza del comandante mantenendo la struttura della locazione, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla legge.

Sono condizioni precise.

La disposizione riguarda le imbarcazioni da diporto; il contratto può essere stipulato da un unico locatario persona fisica; possono essere trasportate non più di dodici persone, escluso il comandante, salvo il minor numero risultante dal certificato di omologazione; infine, il contratto di locazione e il contratto tra locatario e comandante devono essere conservati tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione.

La previsione assume particolare interesse perché disciplina espressamente una fattispecie che nella pratica aveva dato luogo a non poche incertezze, individuando condizioni precise per mantenere ferma la natura locativa del rapporto anche in presenza di un comandante professionale.

Prima di affidare il comando: cosa verificare

Alla domanda “chi può comandare un’unità da diporto?” non può quindi essere data una risposta valida indistintamente per ogni situazione.

Prima di affidare il comando occorre verificare:

  1. la categoria dell’unità: natante, imbarcazione o nave da diporto;
  2. l’utilizzazione dell’unità: privata o commerciale;
  3. in caso di uso commerciale, la fattispecie contrattuale concretamente utilizzata, distinguendo in particolare locazione e noleggio;
  4. il titolo o l’abilitazione richiesta per assumere il comando;
  5. l’eventuale necessità di iscrizione nelle matricole della Gente di mare e le conseguenti formalità di imbarco;
  6. il rapporto contrattuale attraverso il quale il comandante viene incaricato;
  7. gli eventuali adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi connessi al rapporto;
  8. la documentazione che deve essere conservata a bordo.

Le recenti riforme hanno introdotto importanti semplificazioni e nuove opportunità per gli operatori, ma hanno anche reso ancora più evidente la necessità di distinguere correttamente categorie di unità, modalità di utilizzazione commerciale, titoli professionali e rapporti contrattuali.

Prima della partenza, quindi, non basta verificare che a bordo vi sia una persona abilitata a condurre l’unità.

Occorre verificare a quale titolo quella persona ne assume il comando e quale rapporto giuridico lega comandante, armatore e utilizzatore dell’unità.

È proprio la corretta impostazione preventiva di questi rapporti — insieme alla predisposizione e alla conservazione della documentazione richiesta — che consente di utilizzare le opportunità offerte dalla nuova disciplina riducendo il rischio di contestazioni e sanzioni.

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