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Noleggio a cabina e nuovo noleggio ad itinerario: regole e limiti 2026

Unità da diporto in marina per noleggio a cabina e noleggio ad itinerario

Noleggio a cabina e ad itinerario: cosa cambia per operatori e charter nautico

Il mercato del charter nautico sta cambiando. Il turista non ricerca più soltanto la disponibilità esclusiva di un’unità da diporto, il noleggio per una settimana o per alcuni giorni, ma sempre più spesso una vera esperienza di navigazione: una giornata in mare, un itinerario lungo la costa, una vacanza condivisa o la possibilità di partecipare individualmente a un’esperienza nautica insieme ad altri turisti.

Anche la normativa sta progressivamente cercando di adattarsi a questa evoluzione.

Un primo passaggio importante è avvenuto, ormai qualche anno fa, con l’introduzione nel Codice della nautica da diporto del cosiddetto “noleggio a cabina”. Un ulteriore intervento è arrivato con la legge 7 maggio 2026, n. 70, sulla valorizzazione della risorsa mare, che ha modificato la disciplina contenuta nell’art. 47 del d.lgs. n. 171/2005, introducendo espressamente la possibilità di mettere a disposizione l’unità non soltanto per un determinato periodo di tempo, ma anche “per un itinerario concordato”.

Possiamo quindi parlare, in termini descrittivi, di noleggio ad itinerario: una modalità nella quale il programma della navigazione assume un ruolo centrale nella costruzione del rapporto contrattuale.

La disciplina non riguarda, peraltro, soltanto la navigazione marittima. L’art. 47 fa espressamente riferimento all’attività svolta a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, rendendo quindi questi strumenti utilizzabili, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, anche per il turismo nautico lacuale e fluviale.

Le nuove disposizioni ampliano le possibilità operative degli imprenditori del settore, ma rendono ancora più importante una domanda:

quando un’esperienza nautica rimane un contratto di noleggio e quando, invece, rischia di trasformarsi in un’attività di trasporto di passeggeri, con le conseguenze autorizzative e sanzionatorie che ne derivano?

È probabilmente questo uno dei temi più interessanti per chi oggi opera professionalmente nel charter nautico.

Dal noleggio dell’intera unità al noleggio a cabina

La struttura tradizionale del noleggio è conosciuta: il noleggiante, dietro pagamento del nolo, mette a disposizione del noleggiatore l’unità da diporto, mentre l’unità rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Il legislatore ha però progressivamente adattato questa struttura alle nuove modalità di fruizione della nautica.

Con il d.lgs. n. 160/2020 è stata espressamente introdotta nell’art. 47 la figura dei “noleggiatori a cabina”, consentendo che oggetto del contratto non sia necessariamente l’intera unità, ma anche una parte di essa.

La modifica ha fatto sorgere un problema interpretativo tutt’altro che secondario: che cosa deve intendersi per “cabina”?

E soprattutto: il noleggio a più contraenti può essere utilizzato anche per un natante o per un’altra unità materialmente priva di cabine?

La questione assume particolare rilevanza proprio per i natanti da diporto — gommoni, open e altre unità di piccole dimensioni — frequentemente utilizzati per escursioni giornaliere e brevi esperienze nautiche lungo le nostre coste e nelle acque interne.

Il D.M. 1° settembre 2021: il noleggio anche per i natanti

Per i natanti da diporto occorre partire dall’art. 27 del Codice della nautica e dal relativo decreto attuativo. Sul tema dell’utilizzazione commerciale delle unità da diporto ho già approfondito anche la disciplina del noleggio occasionale delle unità da diporto.

Il D.M. 1 settembre 2021, e successive modificazioni, disciplina requisiti, formalità e obblighi per l’utilizzazione dei natanti da diporto e delle moto d’acqua ai fini della locazione o del noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nelle acque marittime e interne.

La definizione contenuta nel decreto assume particolare importanza.

Il noleggio viene configurato come il contratto mediante il quale il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero, orario o di una frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.

La disciplina dedicata specificamente ai natanti contempla quindi espressamente due possibilità: la pluralità dei noleggiatori e la messa a disposizione non necessariamente dell’intera unità, ma anche di una parte di essa.

È un dato normativo particolarmente importante per comprendere la successiva evoluzione interpretativa del cosiddetto noleggio a cabina.

La circolare MIT del 3 aprile 2026: la “cabina” non deve necessariamente esistere

Sul punto è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare esplicativa prot. n. 6271 del 3 aprile 2026, dedicata proprio all’attività di noleggio di unità da diporto a uno o più noleggiatori.

La questione nasceva dalla possibile lettura letterale della parola “cabina”, che avrebbe potuto limitarne l’applicazione alle sole unità strutturalmente dotate di locali destinati all’alloggio.

Il chiarimento ministeriale va invece in una direzione più ampia.

La “cabina” non deve essere necessariamente intesa come un locale fisicamente separato presente a bordo. L’espressione assume un significato più ampio: oggetto del noleggio può essere una parte dell’unità, anche quando l’unità stessa non sia materialmente dotata di cabine.

Ma il passaggio più significativo della circolare è probabilmente un altro.

Il Ministero precisa che la disciplina deve essere interpretata nel senso della possibilità di noleggiare parti dell’unità da diporto a più noleggiatori, stipulando più contratti per quanti sono i noleggiatori, indipendentemente dalla circostanza che l’unità sia dotata o meno di cabine.

La soluzione si coordina con la stessa disciplina dell’art. 47, che contempla, nel caso di noleggio a cabina, la stipulazione di più contratti e l’indicazione del numero delle persone da imbarcare.

Più contratti e più turisti sulla stessa unità

La conseguenza pratica è rilevante.

Il noleggio a cabina non richiede che tutti gli utilizzatori costituiscano preventivamente un unico gruppo che noleggia l’intera unità.

Possono esservi, invece, più noleggiatori distinti e autonomi tra loro: ad esempio singoli turisti, coppie, famiglie o piccoli gruppi differenti che decidono di partecipare alla medesima esperienza di navigazione.

La stessa unità può pertanto essere interessata contemporaneamente da più rapporti contrattuali di noleggio.

Non siamo quindi necessariamente davanti a un gruppo precostituito che decide di prendere insieme una barca. Possiamo avere turisti che non si conoscono tra loro e che diventano autonomamente noleggiatori di parte della medesima unità.

Ed è importante sottolinearlo: secondo il chiarimento ministeriale del 3 aprile 2026, questa possibilità vale anche per i natanti da diporto privi di cabine.

La soluzione assume particolare rilievo per gli operatori che utilizzano gommoni, open e altri natanti per attività turistiche locali: la mancanza materiale di cabine non impedisce, di per sé, la stipulazione di più contratti con differenti noleggiatori.

Un’evoluzione interpretativa significativa

Il chiarimento è ancora più interessante se letto alla luce del dibattito interpretativo che lo aveva preceduto.

Una lettura restrittiva della norma, che non sembrava tenere adeguatamente conto dei lavori preparatori della modifica legislativa che aveva introdotto il noleggio a cabina, aveva ricondotto il riferimento alla “parte dell’unità” alla necessaria presenza di uno spazio strutturalmente e funzionalmente individuabile. Secondo tale impostazione, pertanto, in assenza di vere e proprie cabine non sarebbe stato possibile stipulare contemporaneamente più contratti con noleggiatori differenti.

La successiva circolare del 3 aprile 2026 ha invece chiarito espressamente la portata della disposizione, accogliendo una lettura più ampia: pluralità di noleggiatori, pluralità di contratti e irrilevanza della presenza fisica delle cabine.

Una soluzione interpretativa che appare maggiormente aderente al tenore del D.M. 1° settembre 2021, alla ratio della modifica dell’art. 47 del Codice della nautica da diporto e ai relativi lavori preparatori, oltre che all’evoluzione delle modalità attraverso le quali il prodotto nautico viene oggi offerto sul mercato.

La novità del 2026: il noleggio ad itinerario

Poche settimane dopo il chiarimento ministeriale sul noleggio a cabina, il legislatore è intervenuto nuovamente sull’art. 47.

La legge n. 70/2026 ha affiancato alla tradizionale dimensione temporale del noleggio una nuova possibilità: l’unità può essere messa a disposizione “per un itinerario concordato”.

È questa fattispecie che possiamo definire, per semplicità espositiva, noleggio ad itinerario.

Il passaggio è significativo.

Tradizionalmente il noleggio delle unità da diporto era costruito essenzialmente intorno al fattore tempo: una settimana, una giornata, alcune ore.

Con la novella del 2026 acquista espressa rilevanza anche il programma della navigazione.

Le parti possono quindi costruire il rapporto contrattuale non soltanto intorno alla durata dell’utilizzazione dell’unità, ma anche intorno a un itinerario concordato.

Ciò può aprire interessanti possibilità per gli operatori: itinerari costieri, navigazioni verso isole, escursioni naturalistiche, percorsi collegati alla scoperta dei borghi e delle località costiere, esperienze enogastronomiche e, nelle acque interne, itinerari lacuali e fluviali.

Più in generale, possono svilupparsi veri e propri prodotti turistici nei quali il mare o le acque interne diventano lo strumento attraverso cui conoscere il territorio.

Noleggio ad itinerario e voyage charter: attenzione a non sovrapporre le due figure

La nuova formulazione dell’art. 47 richiama inevitabilmente una distinzione tradizionale del diritto della navigazione.

L’art. 384 del codice della navigazione contempla infatti il noleggio a tempo e il noleggio a viaggio, figure alle quali nella pratica marittima internazionale vengono generalmente accostati time charter e voyage charter.

Il parallelismo è interessante: anche nel diporto troviamo oggi una dimensione temporale e una dimensione legata all’itinerario.

Le due discipline non devono però essere automaticamente sovrapposte.

Il noleggio delle unità da diporto è regolato da una normativa speciale e mantiene una propria funzione e una propria disciplina ben distinta: l’utilizzazione dell’unità avviene nell’ambito della navigazione da diporto e per le finalità individuate dalla relativa disciplina.

Il noleggio ad itinerario introdotto nel 2026 non rappresenta quindi una semplice trasposizione del voyage charter della navigazione commerciale nel settore del diporto.

Il richiamo è però utile per comprendere l’evoluzione dell’istituto: accanto al fattore tempo, anche il programma di navigazione concordato tra le parti diventa elemento qualificante del rapporto.

Più noleggiatori non significa trasporto di passeggeri

È proprio dall’unione delle due novità — noleggio a cabina e noleggio ad itinerario — che emerge la questione più delicata.

Se sulla stessa unità possono trovarsi turisti diversi, titolari di distinti contratti, e se il contratto può essere costruito intorno a un itinerario, dove passa oggi il confine tra noleggio e trasporto di passeggeri?

Un primo punto può ormai essere considerato fermo: la pluralità dei clienti non trasforma, da sola, il noleggio in trasporto.

Se così fosse, la stessa previsione legislativa del noleggio a cabina perderebbe gran parte della propria funzione.

Lo stesso vale per l’itinerario.

Dopo la modifica del 2026, l’esistenza di un percorso concordato o il raggiungimento di determinate località non possono essere considerati, di per sé, indici dell’esistenza di un contratto di trasporto, perché è ormai lo stesso art. 47 a contemplare espressamente il noleggio “per un itinerario concordato”.

Quando il rapporto presenta effettivamente gli elementi propri del noleggio di unità da diporto, il limite espressamente posto dalla disciplina speciale è contenuto nel comma 2 dell’art. 47:

il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

La formulazione merita particolare attenzione.

La norma non vieta semplicemente di individuare una destinazione. Non vieta un itinerario. E non vieta, isolatamente considerata, neppure l’indicazione di un determinato orario.

Ciò che viene espressamente escluso è il collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

I diversi elementi indicati dalla disposizione devono quindi essere letti nel loro insieme.

Il trasporto turistico: una fattispecie distinta

Accanto al trasporto di linea esiste certamente anche il trasporto di persone effettuato per finalità turistico-ricreative.

Si tratta di una fattispecie conosciuta nella navigazione marittima e nelle acque interne, nella quale il vettore può condurre i passeggeri lungo itinerari o verso località di interesse turistico senza che l’attività costituisca necessariamente un collegamento di linea.

La distinzione rispetto al noleggio deve però essere mantenuta con particolare attenzione.

Sul piano tributario il tema è stato oggetto negli anni di interventi dell’Agenzia delle Entrate e di un significativo contenzioso. Già la risoluzione n. 8/E del 2 febbraio 2021 aveva affrontato la distinzione tra trasporto di persone e prestazioni turistiche più complesse. Successivamente, l’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022 ha espressamente chiarito, ai fini IVA, che le prestazioni di trasporto possono conservare tale natura anche quando siano effettuate per finalità turistico-ricreative, distinguendole espressamente dalle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

Si tratta naturalmente di disposizioni e interpretazioni di natura tributaria, che non possono essere automaticamente trasformate in norme di qualificazione civilistica dei contratti di utilizzazione delle unità da diporto. Il dato è tuttavia significativo perché conferma l’autonomia delle due fattispecie.

Il trasporto turistico non può quindi diventare una sorta di categoria residuale nella quale far automaticamente confluire ogni attività di noleggio nella quale siano presenti un itinerario, determinate destinazioni, più turisti o una chiara finalità ricreativa.

Quando l’attività viene esercitata con un’unità da diporto nell’ambito di un rapporto che presenta gli elementi propri del noleggio disciplinato dall’art. 47, la sola presenza di un itinerario turistico non consente di riqualificare automaticamente il rapporto come trasporto di persone.

Il legislatore del 2026 ha, anzi, espressamente riconosciuto la possibilità del noleggio ad itinerario.

Rimane fermo il limite specificamente posto dall’art. 47, comma 2: il contratto di noleggio non può avere ad oggetto un collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

L’“itinerario concordato” diventa il punto centrale

La scelta delle parole utilizzate dal legislatore merita attenzione.

L’art. 47 non parla semplicemente di itinerario, ma di “itinerario concordato”.

L’aggettivo assume particolare rilevanza perché colloca il programma della navigazione all’interno del rapporto negoziale tra noleggiante e noleggiatore.

L’operatore può certamente proporre itinerari, destinazioni ed esperienze. Sarebbe del resto difficile immaginare lo sviluppo commerciale del turismo nautico senza consentire agli operatori di presentare ai clienti le possibili esperienze offerte dal territorio.

L’itinerario proposto deve però essere concordato con il noleggiatore e trovare coerente collocazione nel contratto di noleggio.

Un itinerario lungo una costa, una navigazione verso un’isola, una giornata dedicata alla scoperta di determinate località oppure, nelle acque interne, un percorso lacuale o fluviale possono quindi rientrare nel noleggio ad itinerario.

Il fatto che alcune località siano preventivamente individuate non trasforma di per sé il rapporto in trasporto.

Diversa è l’ipotesi nella quale l’attività venga strutturata come un collegamento di linea, organizzato ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite: è questa la fattispecie che il comma 2 esclude espressamente dall’oggetto del contratto di noleggio.

E proprio per questo occorre porre particolare attenzione anche alle modalità attraverso le quali il servizio viene pubblicizzato.

E il prezzo per persona?

Anche questo aspetto richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato.

Il prezzo per persona, la prenotazione individuale e la presenza di utenti distinti possono assumere rilevanza nell’esame concreto dell’attività, ma non possono essere considerati isolatamente.

Se la disciplina ammette espressamente più noleggiatori e più contratti sulla medesima unità, è evidente che la presenza di una pluralità di rapporti individuali non può essere considerata, di per sé, incompatibile con il noleggio.

Altrimenti si finirebbe per negare, sul piano commerciale, ciò che il legislatore ha espressamente consentito sul piano contrattuale.

Una cosa è consentire a più turisti di stipulare distinti contratti di noleggio per partecipare alla stessa esperienza di navigazione; altra cosa è organizzare, sotto la veste formale del noleggio, un vero e proprio collegamento di linea.

Non è quindi il singolo elemento — prezzo individuale, prenotazione, itinerario, destinazione o pluralità dei clienti — a determinare automaticamente la qualificazione del rapporto.

Occorre valutare la struttura complessiva del servizio e verificare che essa rimanga coerente con la fattispecie del noleggio disciplinata dal Codice della nautica da diporto.

Pubblicità commerciale: un passaggio decisivo

La distinzione assume un’importanza particolare nella pubblicità del servizio offerto.

Siti internet, social network e piattaforme di prenotazione non costituiscono soltanto strumenti attraverso i quali raggiungere il cliente: ciò che viene pubblicizzato può diventare un elemento significativo per comprendere quale attività l’operatore stia concretamente offrendo al pubblico.

La pubblicizzazione di un itinerario, di una destinazione o di un’esperienza nautica non è, naturalmente, incompatibile con il noleggio.

Una conclusione diversa sarebbe difficilmente conciliabile con la scelta compiuta nel 2026 dal legislatore di introdurre espressamente il noleggio per un itinerario concordato.

Neppure l’indicazione di un orario di partenza può essere considerata isolatamente decisiva. L’art. 47, comma 2, non vieta semplicemente un noleggio che abbia un orario: vieta che il contratto abbia ad oggetto un collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

È quindi l’insieme degli elementi dell’offerta ad assumere rilevanza.

Un operatore può pubblicizzare, ad esempio, un’esperienza di navigazione lungo un determinato itinerario, indicarne durata e caratteristiche e consentire la prenotazione a più noleggiatori.

Ciò che deve evitare è che il servizio venga commercialmente costruito e concretamente svolto come un collegamento di linea tra località predefinite secondo orari prestabiliti, nel quale l’elemento caratterizzante dell’offerta non sia più il noleggio dell’unità o di parte di essa, ma il collegamento tra le località.

La pubblicità, il sistema di prenotazione, il contratto e le concrete modalità di svolgimento dell’attività devono quindi essere coerenti tra loro.

Non sarebbe sufficiente qualificare formalmente un documento come “contratto di noleggio” qualora l’offerta commerciale e le concrete modalità di esecuzione del servizio assumessero, invece, i caratteri del collegamento di linea escluso dall’art. 47. In tal caso l’operatore si esporrebbe al rischio di una diversa qualificazione dell’attività, con le relative conseguenze autorizzative e sanzionatorie.

Mare e acque interne: la disciplina vale in entrambi gli ambiti

Un ulteriore profilo merita di essere evidenziato.

La disciplina del noleggio contenuta nell’art. 47 non riguarda soltanto il mare. La norma fa espressamente riferimento allo svolgimento dell’attività ricreativa in zone marine o acque interne.

Il dato è ancora più evidente con riferimento ai natanti.

Il D.M. 1° settembre 2021 disciplina espressamente locazione e noleggio dei natanti da diporto nelle acque marittime e interne e prevede il coinvolgimento, secondo l’ambito territoriale interessato, dell’Autorità marittima o dell’Autorità della navigazione interna competente.

I principi esaminati assumono quindi interesse non soltanto per le attività svolte lungo le coste e nelle isole, ma anche per il crescente settore del turismo nautico su laghi, fiumi e altre acque interne, ferme naturalmente le specifiche disposizioni e prescrizioni dell’Autorità competente.

Il contratto diventa ancora più importante

L’ampliamento delle possibilità offerte dalla normativa rende ancora più importante la corretta predisposizione del contratto.

Nel noleggio a cabina occorre disciplinare con precisione i distinti rapporti con i diversi noleggiatori, indicare le persone da imbarcare e definire con chiarezza il corrispettivo e l’eventuale ripartizione dei costi e dei servizi compresi.

Nel noleggio ad itinerario sarà particolarmente importante descrivere il programma di navigazione concordato, la durata prevista, il corrispettivo e gli eventuali servizi compresi, nonché prevedere le necessarie clausole relative alla possibilità di modificare l’itinerario per ragioni meteorologiche, di sicurezza della navigazione o per decisione del comandante.

Un elemento non deve essere dimenticato: nel noleggio l’unità rimane nella disponibilità del noleggiante e alle sue dipendenze resta anche l’equipaggio. Sul ruolo del comandante e sui profili relativi all’impiego dell’equipaggio nel noleggio e nella locazione ho già dedicato uno specifico approfondimento sul comandante delle unità da diporto.

È uno degli elementi strutturali della fattispecie delineata dall’art. 47, distingue il noleggio dalla locazione e deve trovare coerente riscontro anche nella costruzione contrattuale del servizio e nella delimitazione delle rispettive sfere operative.

Nel caso dei natanti dovranno inoltre essere rispettate le specifiche prescrizioni dell’art. 27 del Codice, del D.M. 1° settembre 2021 e successive modificazioni, nonché quelle eventualmente adottate dall’Autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente.

Più flessibile diventa l’offerta commerciale, maggiore deve essere la precisione nella costruzione giuridica del servizio.

Un’opportunità per il turismo nautico

La direzione intrapresa dal legislatore appare particolarmente interessante.

Il noleggio a cabina consente di rendere l’esperienza nautica accessibile anche a chi non vuole o non può sostenere il costo del noleggio esclusivo di un’intera unità.

La possibilità di stipulare più contratti con turisti distinti, anche su natanti privi di cabine, amplia ulteriormente le possibilità per gli operatori.

Il noleggio ad itinerario può, a sua volta, favorire la costruzione di veri e propri prodotti di turismo nautico, collegando la navigazione alla scoperta delle coste, delle isole, dei borghi marinari, dei laghi, delle aree naturalistiche e delle eccellenze territoriali.

La barca non è più soltanto il bene oggetto del contratto: diventa parte dell’esperienza turistica.

È un’evoluzione coerente con la crescente integrazione tra nautica da diporto e maritime tourism e, più in generale, tra navigazione da diporto e turismo dei territori costieri e delle acque interne.

Ma proprio l’ampliamento delle possibilità commerciali rende necessario definire con sempre maggiore precisione i confini tra noleggio, esperienza turistica e trasporto di passeggeri.

Cosa deve verificare oggi un operatore

Prima di costruire e commercializzare un’attività di questo tipo occorre verificare con attenzione la modalità con cui l’offerta viene presentata al pubblico, la struttura del contratto o dei diversi contratti, le modalità attraverso le quali viene concordato l’itinerario, la formazione del corrispettivo e la concreta organizzazione dell’attività, evitando che questa assuma le caratteristiche del collegamento di linea espressamente escluso dall’art. 47.

A questi profili devono naturalmente aggiungersi quelli relativi all’impiego commerciale dell’unità, ai requisiti del comandante e dell’equipaggio, alle dotazioni di sicurezza, alle prescrizioni dell’Autorità marittima o della navigazione interna competente e agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.

Le nuove norme offrono quindi agli operatori più strumenti e maggiore flessibilità, ma richiedono contemporaneamente una maggiore attenzione nella costruzione del modello commerciale e contrattuale.

Conclusioni

Il noleggio a cabina e il nuovo noleggio ad itinerario rappresentano due passaggi importanti nell’evoluzione del charter nautico italiano.

Da una parte, il quadro normativo e il chiarimento ministeriale del 3 aprile 2026 consentono di affermare che possono esistere più noleggiatori e più contratti sulla stessa unità, anche quando si tratta di un natante privo di cabine e anche quando i turisti non costituiscono un unico gruppo.

Dall’altra, la legge n. 70/2026 riconosce espressamente la possibilità di costruire il noleggio intorno a un itinerario concordato, offrendo agli operatori nuovi strumenti per sviluppare esperienze di turismo nautico.

La presenza di più turisti, di distinti contratti, di un itinerario determinato, di una destinazione o di una finalità turistica non consente, isolatamente, di trasformare il noleggio in trasporto di passeggeri.

Il trasporto turistico costituisce certamente una fattispecie autonoma, ma non può diventare una categoria residuale nella quale ricondurre automaticamente ogni esperienza nautica organizzata.

Quando il rapporto presenta gli elementi propri del noleggio di unità da diporto, il limite è espressamente tracciato dall’art. 47, comma 2: il contratto non può avere ad oggetto un’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

Ed è un limite che deve essere rispettato non soltanto nelle concrete modalità di svolgimento dell’attività, ma anche nella costruzione e nella pubblicità commerciale del servizio offerto.

Il tutto vale sia in mare sia nelle acque interne, espressamente ricomprese dalla disciplina.

La vera questione, quindi, non è più soltanto stabilire se sia possibile vendere una determinata esperienza nautica.

La domanda che l’operatore dovrebbe porsi è piuttosto:

come devo strutturare, pubblicizzare e contrattualizzare questa esperienza affinché rimanga realmente un’attività di noleggio, evitando contestazioni, sanzioni o possibili provvedimenti sospensivi dell’attività?

È proprio nella corretta costruzione dell’offerta e del contratto che si gioca oggi una parte importante dello sviluppo del charter e del turismo nautico italiano.

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